La prescrizione del reato è una causa estintiva della potestà punitiva statale determinata dal trascorrere del tempo senza che sia nel frattempo intervenuto l’accertamento definitivo dell’illecito contestato.
L’istituto trova giustificazione nella riconosciuta inutilità del perseguimento di reati commessi troppo tempo addietro, quando l’allarme sociale scaturito dalla loro commissione si è ormai esaurito.
In virtù dell’istituto, il cittadino può così far valere il proprio diritto ad essere giudicato in tempi certi (v. art. 111 Cost.), potendo altrimenti contare sull’estinzione del reato.
La prescrizione non vale però per tutti i reati. Sono infatti imprescrittibili tutti quei reati per i quali la legge commina la pena dell’ergastolo, anche per l’effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti.
Per tutti gli altri, invece, si ha l’estinzione del reato col trascorrere di un periodo pari alla pena massima comminata dalla legge per ogni singolo illecito. In ogni caso il termine di prescrizione non può mai essere inferiore a 6 anni per i delitti (la maggior parte dei reati) e a 4 anni per le contravvenzioni (reati meno gravi).
Per tutta una serie tassativa di reati di particolare gravità è inoltre previsto il raddoppio del termine prescrizionale.
Allo scadere del termine prescrittivo il reato si estingue del tutto a prescindere dallo stato in cui si trova il procedimento penale pendente a carico dell’imputato, determinandone immediatamente l’improcedibilità.
La prescrizione è interrompibile.
Al fine di scongiurare la prescrizione del reato, è necessario che prima dello scadere del termine prescrittivo lo Stato dia dimostrazione d’avere ancora interesse a perseguire il reato. Più nello specifico, è necessario che l’Autorità giudiziaria procedente emetta uno dei provvedimenti tassativamente elencati dall’art. 160 C.p., come il compimento di particolari atti d’indagine, il rinvio a giudizio o la pronuncia di sentenze, ancorché non definitive.
Ogni volta che si realizza una delle predette condizioni il decorso del termine prescrittivo viene interrotto e riprendere a decorrere nuovamente fin dall’inizio.
L’interruzione non è però in grado di procrastinare indefinitamente il termine prescrittivo. Ai sensi dell’art. 161 C.p., invero, gli eventi interruttivi non possono mai comportare l’aumento del tempo necessario a prescrivere il reato per più di un quarto del termine originario. Solo per i recidivi, a seconda del tipo di recidiva contestata, il termine prescrittivo può prolungarsi, nel caso in cui si realizzino eventi interruttivi, fino ad un mezzo, a due terzi oppure fino al doppio del termine prescrittivo previsto per il reato contestato.
Di regola, pertanto, se per un reato è previsto il termine prescrittivo di 6 anni, anche qualora intervengano eventi interruttivi quest’ultimo giungerà comunque alla prescrizione allo scadere del termine di 8 anni (6 anni + 1/4) dalla commissione del fatto.
La prescrizione è sia sospendibile che rinunciabile.
In alcune circostanze previste dalla legge il decorso del termine prescrittivo è sospeso, riprendendo a decorrere al termine dell’evento che ha giustificato la sospensione.
La prescrizione è sempre rinunciabile da parte dell’imputato, che può sempre chiedere di celebrare comunque il processo a suo carico nonostante la decorrenza della prescrizione.
Avv. Ronny Spagnolo, Ph.D.