Guida in stato di ebbrezza: nullo il test alcoolimetrico se manca l’avvertimento della possibilità di farsi assistere da un legale. (Commento alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 29 gennaio – 5 febbraio 2015, n. 5396)
Pochi giorni fa le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espresso un punto fermo sulle modalità di accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza.
Com’è noto, infatti, quest’ultimo è un illecito che viene accertata dalle forze di polizia mediante il c.d. “palloncino”, ovverosia la sottoposizione del guidatore ad un test alcolimetrico volto ad accertare la concentrazione nel sangue della sostanza alcolica.
Quest’ultimo accertamento rientra nel novero degli accertamenti urgenti sulle persone che legittimano la polizia giudiziaria ad effettuare con immediatezza l’esame sul potenziale guidatore ebbro, così come previsto dall’art. 354 C.p.p. E’ infatti intuibile come qualsiasi attesa avrebbe l’effetto di rendere inutile il test, posto che l’alcool viene metabolizzato dal corpo in poche ore.
Secondo l’art. 356 C.p.p., per questa categoria di atti investigativi il difensore della persona sottoposta all’accertamento ha diritto di assistervi, senza tuttavia il diritto di essere avvisato preventivamente. Proprio per garantire che il cittadino possa effettivamente avvalersi di questa facoltà, inoltre, l’art. 114 disp. att. C.p.p. impone alle forze dell’ordine di informare il guidatore della sua facoltà di farsi assistere da un difensore durante l’esecuzione del test.
Occorre perciò chiarire quali siano le sorti dell’esame alcolimetrico, e conseguentemente del processo che ne scaturisce qualora risultino superati i limiti di concentrazione alcolica nel sangue previsti dalla legge, qualora l’avviso in questione non venga reso.
Ad onor del vero, anche in passato non si era mai dubitato che l’accertamento alcolimetrico eseguito senza avvisare della facoltà di farsi assistere dal difensore dovesse considerarsi nullo, rendendo cosi inservibile l’unica vera prova del reato posta a fondamento del procedimento penale conseguente.
Discusso era piuttosto il termine entro il quale la persona sottoposta all’accertamento poteva far valere la suddetta nullità a regime c.d. intermedio: ovverosia quella forma di invalidità che affligge ogni violazione di legge comportante, come in questo caso, un vulnus all’assistenza difensiva dell’indagato.
Secondo l’art. 182 C.p.p., infatti, quando l’interessato assiste all’atto invalido, questo tipo di nullità va eccepita prima dello stesso compimento dell’accertamento oppure, se non è possibile, immediatamente dopo.
Proprio facendo leva su questa disposizione, la giurisprudenza dominante ha a lungo negato reale valenza all’obbligo di avvisare la persona sottoposta al controllo della facoltà di farsi assistere dal difensore, giacché la sua inosservanza risultava immediatamente sanata dalla mancata tempestività dell’eccezione. D’altronde, non avendo una particolare preparazione giuridica, per la maggior parte dei guidatori risultava quasi sempre impossibile avvedersi per tempo dell’ingiustizia subita, così da farla valere tempestivamente. Il diritto all’avvertimento in questione, pertanto, rimaneva una mera petizione di principio, ma veniva del tutto frustrato nella realtà applicativa.
Da questo punto di vista, la sentenza della Corte di legittimità in commento segna un’importante punto a favore del cittadino. Secondo la Cassazione, infatti, la nullità dell’accertamento causata dal mancato avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore non si sana affatto se non viene immediatamente eccepita dall’interessato, bensì può essere tranquillamente eccepita in seguito dal suo Avvocato, che potrà farla valere entro la pronuncia della sentenza di primo grado.
In questo modo, il diritto del cittadino ad essere avvisato circa la facoltà di essere assistito da un difensore durante l’esecuzione dell’acooltest diventa finalmente effettivo e capace, in difetto, di pregiudicare le sorti del successivo procedimento penale a carico del cittadino.
A scanso di ogni equivoco, comunque, va chiarito come il difensore abbia diritto di partecipare all’accertamento ed il cittadino il diritto di essere informato circa questa facoltà, tuttavia, la polizia giudiziaria che esegue il test non ha anche l’obbligo di attendere l’intervento del difensore qualora quest’ultimo non risulti immediatamente reperibile.
Ecco il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite: “La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. C.p.p. può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, C.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado”.
Avv. Ronny Spagnolo