Puoi fidarti? Puoi confidare all’Avvocato quanto a tua conoscenza senza rischiare di essere perseguito penalmente oppure di veder trapelare informazioni negative e/o riservate sul tuo conto? Il professionista è tenuto al segreto professionale?
Ovviamente si. L’Avvocato è rigorosamente tenuto al segreto professionale su tutto quello che gli riferisci, anche dopo il termine del rapporto professionale.
Il rapporto cliente/Avvocato è un rapporto ineluttabilmente fondato sulla fiducia: il tuo Avvocato non può fare pienamente il tuo interesse se non ti fidi completamente di lui e non lo metti al corrente di tutte le informazioni rilevanti sul problema per il quale chiedi assistenza legale.
Se non ti fidi completamente del tuo difensore, forse è giunta l’ora di cambiarlo, nell’interesse di entrambe le parti.
L’Avvocato è tenuto al segreto professionale sia dal punto deontologico, che da quello civile e penale.
Ecco la normativa rilevante in tema di segreto professionale:
Codice deontologico forense
Art. 13 – Dovere di segretezza e riservatezza. L’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.
Art. 28 – Riserbo e segreto professionale. 1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. 2. L’obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato. 3. L’avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell’attività svolta. 4. È consentito all’avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria: a) per lo svolgimento dell’attività di difesa; b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità; c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita; d) nell’ambito di una procedura disciplinare. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato. 5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale, l’applicazione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.
Codice penale
Art. 622 – Rivelazione di segreto professionale. Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516 [c.p. 31]. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336].
Codice di procedura penale
Art. 200 – Segreto professionale. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria [331, 334]:
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b) gli avvocati
.. omissis ..
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