Faqs

FAQ

Il gratuito patrocinio: cos’è e quali sono i requisiti

Di regola, l’avvocato viene retribuito dal suo assistito. Ciò accade del tutto a prescindere dal fatto che il professionista sia stato nominato (di fiducia) dal suo cliente oppure che, in mancanza di una nomina fiduciaria, sia stato nominato d’ufficio dall’Autorità giudiziaria procedente.

L’eccezione a questa regola è rappresentata dal c.d. “gratuito patrocinio“, ovverosia da quell’istituto in forza del quale quando un cittadino non ha la possibilità economica di retribuire un avvocato che lo difenda, a retribuire quest’ultimo subentra lo Stato. In questo modo la prestazione dell’avvocato diventa del tutto gratuita per l’assistito.

Al fine di godere dei benefici occorre però avere i necessari requisiti reddituali e proporre anticipatamente un’apposita domanda all’Autorità giudiziaria procedente che, verificati i requisiti, ammette il cittadino a godere del beneficio.

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 115/2002:

1.  Può essere ammesso al [gratuito] patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro € 12.838,01 (D.M. 10 maggio 2023 in G.U. 6 giugno 2023).

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. [Tuttavia, ai sensi dell’art. 92 D.P.R. 115/2002 e limitatamente all’ambito penale: “Se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall’articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.]
3. omissis.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
4-bis. omissis.
4-ter.  La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.

Qual è il costo del primo appuntamento?

Il primo incontro non ha alcun costo per il cliente. Il primo appuntamento assume infatti un valore esplorativo per entrambe le parti, al fine di verificare se vi siano le condizioni per instaurare un rapporto di fiducia tra cliente e professionista.

Va inoltre tenuto presente come, almeno per quel che concerne i procedimenti penali, difficilmente il professionista possa fornirti una consulenza circa i possibili sviluppi delle vicenda finché non sia entrato in possesso e non abbia studiato gli atti contenuti nel fascicolo della Procura: condizione questa che non può naturalmente essersi già verificata al primo incontro.

Infine, va ribadito come il cliente abbia sempre il diritto di conoscere in anticipo i costi del professionista e non debba invece sopportare costi “a sorpresa”. Anche da questo punto di vista, perciò, il primo incontro non può che assumere un valore di reciproca conoscenza, così da verificare se vi siano le condizioni per permettermi di operare al meglio nel tuo interesse. Per tutti questi motivi, non può esservi un costo del primo appuntamento.

Se ho già un difensore, di fiducia o d’ufficio, posso cambiare Avvocato?

Certamente si, è sempre possibile cambiare Avvocato. Il rapporto tra cliente ed Avvocato non può mai prescindere da un solido rapporto fiduciario. Tutte le volte in cui quest’ultimo dovesse venir meno è non solo lecito, ma altresì consigliabile, interrompere il rapporto per affidarsi ad un altro professionista.

Una volta comunicata la tua insindacabile scelta al precedente professionista, hai inoltre il diritto di ottenere la restituzione di tutta la documentazione che riguarda la tua posizione. L’Avvocato non può rifiutare la restituzione: può soltanto farne copia per quantificare il proprio compenso. L’Avvocato a cui sia stato revocato l’incarico ha infatti diritto ad essere retribuito limitatamente alla prestazione già resa.

Cos’è un Avvocato d’ufficio e chi deve retribuirlo?

Cerchiamo allora di fare un po’ di chiarezza sul tema, distinguendo tre diverse figure.

L’avvocato di fiducia

Il difensore di fiducia è, com’è intuibile, l’avvocato che viene scelto liberamente dal cittadino coinvolto in un processo penale. Tra i due si instaura perciò un rapporto fiduciario e, naturalmente, in cambio della prestazione professionale ricevuta il cliente si impegna a retribuire il professionista.

In seguito alle riforme degli ultimi anni, peraltro, non esiste più alcun regime tariffario, con la conseguenza che avvocato e cliente sono liberi di convenire liberamente il prezzo della prestazione professionale. Solo qualora non vi sia stata alcuna pattuizione in merito e la quantificazione dell’onorario professionale venga rimessa alla decisione di un Giudice, quest’ultimo sarà tenuto a determinare quest’ultimo sulla base di alcune tabelle ministeriali che sono attualmente previste dal DM n. 55/2014.

Tuttavia, qualora l’avvocato prescelto sia iscritto nell’apposito elenco ed il cliente abbia i necessari requisiti reddituali, anche l’avvocato di fiducia potrà difendere il proprio cliente senza oneri per quest’ultimo, ovverosia a spese dello Stato. In questi casi, infatti, l’avvocato scelto dal cittadino non abbiente viene retribuito direttamente dallo Stato.

L’ avvocato d’ufficio

Per comprendere appieno il ruolo del difensore d’ufficio, occorre tenere in considerazione come nel processo penale la difesa tecnica sia obbligatoria. Il cittadino indagato o imputato di un reato non può scegliere se avere o meno un difensore, ma è obbligato ad averne uno.

Nelle ipotesi in cui il cittadino non risponda all’invito dell’Autorità giudiziariaa procurarsi un avvocato di fiducia, quest’ultima ne nomina uno d’ufficio, scelto nell’ambito della lista degli avvocati che esercitano la professione in ambito penalistico e che hanno dato la loro disponibilità ad assumere difese d’ufficio. In genere, la maggior parte degli avvocati penalisti esercita la professione, di volta in volta, sia come avvocato fiduciario e sia come avvocato d’ufficio. L’assistito rimane in ogni caso libero di rivolgersi ad un avvocato di sua fiducia in qualsiasi momento, anche dopo l’assegnazione di quello d’ufficio.

La circostanza che il difensore d’ufficio sia scelto (con una procedura automatizzata) dall’Autorità giudiziaria, anziché dall’interessato, non incide in nessun modo sul diritto alla retribuzione del professionista. Il cittadino che gode della prestazione professionale dell’avvocato d’ufficio ha infattil’obbligo di pagarne le relative spettanze professionali, al pari di quel che accadrebbe se avesse nominato un suo difensore fiduciario.

L’avvocato d’ufficio non è infatti in alcun modo un “avvocato gratuito” ed ha l’unica particolarità di essere stato scelto nell’ambito di un certo procedimento penale dall’Autorità giudiziaria anziché dall’interessato. Anche per il difensore d’ufficio, così come per quello di fiducia, vale la possibilità di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, qualora ve ne siano i requisiti previsti dalla legge.

Il (gratuito) patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato è quell’istituto che serve a garantire la difesa dei cittadini non abbienti che, non avendo una sufficiente disponibilità economica, non sarebbero altrimenti in grado di procurarsi una difesa tecnica.

Possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato sia i cittadini assistiti da un avvocato di fiducia e sia quelli assistiti dall’avvocato d’ufficio. In entrambi i casi, una volta ammessi, il difensore verrà integralmente retribuito dallo Stato, mentre l’interessato potrà godere gratuitamente della sua prestazione professionale. Va tuttavia precisato come soltanto gli avvocati iscritti nell’apposita lista tenuta dal locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati possano assumere difese col gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Chi possiede questi requisiti ha il diritto di farsi assistere gratuitamente da un avvocato, che verrà successivamente retribuito dallo Stato. Chiunque non possegga questi requisiti e venga indagato o imputato di un reato, invece, avrà l’obbligo di retribuire il suo difensore, del tutto a prescindere dal fatto che quest’ultimo sia stato nominato dall’interessato oppure sia stato nominato d’ufficio dall’Autorità giudiziaria.

L’Avvocato è tenuto al segreto professionale?

Puoi fidarti? Puoi confidare all’Avvocato quanto a tua conoscenza senza rischiare di essere perseguito penalmente oppure di veder trapelare informazioni negative e/o riservate sul tuo conto? Il professionista è tenuto al segreto professionale?

Ovviamente si. L’Avvocato è rigorosamente tenuto al segreto professionale su tutto quello che gli riferisci, anche dopo il termine del rapporto professionale.

Il rapporto cliente/Avvocato è un rapporto ineluttabilmente fondato sulla fiducia: il tuo Avvocato non può fare pienamente il tuo interesse se non ti fidi completamente di lui e non lo metti al corrente di tutte le informazioni rilevanti sul problema per il quale chiedi assistenza legale.

Se non ti fidi completamente del tuo difensore, forse è giunta l’ora di cambiarlo, nell’interesse di entrambe le parti.

L’Avvocato è tenuto al segreto professionale sia dal punto deontologico, che da quello civile e penale.

Ecco la normativa rilevante in tema di segreto professionale:

Codice deontologico forense

Art. 13 – Dovere di segretezza e riservatezza. L’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.

Art. 28 – Riserbo e segreto professionale. 1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. 2. L’obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato. 3. L’avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell’attività svolta. 4. È consentito all’avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria: a) per lo svolgimento dell’attività di difesa; b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità; c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita; d) nell’ambito di una procedura disciplinare. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato. 5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale, l’applicazione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.

Codice penale

Art. 622 – Rivelazione di segreto professionale. Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516 [c.p. 31]. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336].

Codice di procedura penale

Art. 200 – Segreto professionale. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria [331, 334]:

b) gli avvocati

.. omissis ..

Come leggere la parcella dell’Avvocato?

Come leggere la parcella dell’Avvocato? La fattura rilasciata dall’Avvocato, così come di ogni altro professionista, è la risultante della sommatoria di varie voci di costo, alcune necessarie ed altre eventuali, che vado di seguito ad elencare:

COMPENSI: è sostanzialmente quello che dai all’Avvocato, ovvero l’unica voce della tariffa che gli resta in tasca (e su cui gravano l’IRPEF, le spese per lo studio, i dipendenti, l’IRAP, assicurazione, contribuiti alla Cassa previdenza che gli sono a carico, etc). Ovviamente le prestazioni addebitate vanno, sia pur succintamente, descritte nella fattura.

RIMBORSO FORFETTARIO DI SPESE. La Legge Forense stabilisce che “Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’Avvocato è dovuta, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie”.  Dal 2014 detto rimborso è fissato nel 15% della somma spettante a titolo di compensi.

ANTICIPAZIONI: sono delle particolari spese che l’Avvocato ha fatto a nome e per conto del cliente, e devono essere debitamente documentate. Si tratta per lo più di esborsi per il pagamento del Contributo Unificato (una tassa per l’accesso alla giustizia che va pagata allo Stato), per imposte di bollo e registro, per imposte di iscrizione e trascrizione, per il costo delle notifiche, diritti degli Ufficiali Giudiziari per le esecuzioni, diritti di cancelleria per copie semplici o autentiche di provvedimenti giudiziali. Sono escluse dalla base imponibile IVA, oltre che per il calcolo di CIPA e rimborso forfettario.

ALTRE SPESE: l’Avvocato può legittimamente addebitare tutte le spese sostenute per l’assolvimento dell’incarico, che non abbiano i requisiti per essere considerate anticipazioni (costi di cancelleria del suo studio per fotocopie e stampe, scritturazione, postali, spese di trasporto e trasferta relative all’incarico svolto, etc). Sono gravate da IVA e CIPA.

C.I.P.A. (Contributo Integrativo Previdenza Avvocati). Gli Avvocati pagano i loro propri contributi previdenziali ma per legge una quota è posta obbligatoriamente anche a carico dei clienti, ed è appunto il 4%, che va calcolato su compensi e spese imponibili. L’Avvocato fa solo da “esattore”: incassa questa voce ma deve riversarla integralmente alla Cassa previdenziale.

I.V.A. E’ tassa ben nota, attualmente al 22%. Si applica su tutte le voci di cui sopra, esclusi i soli rimborsi di  “anticipazioni” ex art 15 legge IVA.

Come precisato nella voce “Costi” del sito, tuttavia, la mia adesione al regime fiscale agevolato dei minimi, mi consente di esonerare il cliente dal pagamento dell’IVA, garantendogli un risparmio del 22% sulla parcella.

Il TOTALE FATTURA diviene a questo punto la semplice somma di tutte le voci di cui sopra.

Come si articola un procedimento penale? Quali ne sono le fasi essenziali?

Normalmente, le fasi di un procedimento penale sono tre: che possono però subire delle variazioni a seconda dei casi.

  1. Vi è una prima fase, che è quella delle indagini preliminari, ove l’Autorità giudiziaria, per il mezzo della Polizia, svolge le investigazioni per verificare la fondatezza di una notizia di reato. Questa fase può concludersi in due modi: la Procura può convincersi dell’infondatezza della notizia di reato, e perciò chiederne l’archiviazione, oppure può chiedere che su quei fatti venga celebrato un processo.
  2. In quest’ultimo caso, si apre la seconda fase processuale, quella dell’udienza preliminare. L’udienza preliminare è quel momento in cui un Giudice terzo ed imparziale, sentite l’accusa e la difesa, decide se sia o meno opportuno celebrare un processo sui fatti rappresentati dall’accusa e contraddetti dalla difesa. A seconda della decisione del Giudice, all’esito dell’udienza preliminare il procedimento si concluderà con una sentenza di non luogo a procedere oppure vi sarà il rinvio a giudizio dell’imputato. Questa seconda fase del processo assume peraltro una grande importanza in considerazione del fatto che è il momento ultimo nel quale la difesa è chiamata a fare una scelta strategia di vitale importanza: affrontare il processo vero e proprio oppure optare per un c.d. “rito alternativo” (patteggiamento, giudizio abbreviato), che limita o esclude del tutto le facoltà difensive, ma garantisce in cambio un importante sconto di pena.
  3. Se vi è il rinvio a giudizio e non c’è alcuna opzione per i riti alternativi, si apre la terza ed ultima fase del processo, quella dibattimentale. In questa fase, accusa e difesa portano le proprie prove avanti ad un Giudice terzo che, al termine del processo, emette una sentenza di assoluzione o di condanna rispetto alle accuse addebitate all’imputato.

Rispetto a questa decisione, entrambe le parti avranno poi la facoltà di chiederne una complessiva rivalutazione ad un diverso Giudice: appellando la sentenza avanti la Corte di Appello.
Anche la sentenza di quest’ultimo organo giurisdizionale, infine, potrà essere impugnata avanti ad altro Giudice tramite il ricorso per Cassazione. Quest’ultimo, tuttavia, non permette più di chiedere la rivalutazione dei fatti e delle prove, bensì consente soltanto di verificare se nei precedenti due gradi di giudizio vi sia stata una corretta interpretazione ed applicazione della legge, processuale e sostanziale.

I riti speciali nel processo penale. Cosa sono?

I riti speciali nel processo penale consistono in modalità alternative di celebrazione del processo rispetto alla consueta articolazione in tre fasi (indagini preliminari, udienza preliminare e dibattimento) del procedimento penale ordinario. Taluni possono essere richiesti dalla difesa, altri sono invece rimessi alla insindacabile scelta della Procura.

  • Patteggiamento: Consiste nella rinuncia al processo e nella negoziazione di una pena concordata con il Pubblico Ministero. Garantisce uno sconto di pena fino ad un terzo e può essere richiesto soltanto quando sia irrogabile una pena non superiore a 5 anni di reclusione.
  • Giudizio abbreviato: Consiste nella rinuncia alla celebrazione del processo nella forma dibattimentale, ove accusa e difesa di confrontano dialetticamente avanti ad un Giudice terzo, per essere giudicati sulla base delle risultanze delle investigazioni preliminari unilateralmente condotte dalla Procura. Comporta uno sconto di pena pari ad un terzo secco ed è rimesso all’insindacabile scelta dell’imputato. Ammissibile per qualsiasi reato.
  • Affidamento in prova: E’ un nuovo rito alternativo, recentemente introdotto, che consente all’indagato/imputato di chiedere la sospensione del processo, chiedendo al contempo di essere affidato in prova ai servizi sociali per un certo periodo, oltre che allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità. E’ ammissibile soltanto per i reati meno gravi e comporta l’estinzione del reato, e quindi anche del processo, se la prova viene giudicata positivamente al suo termine.
  • Decreto penale di condanna: Si tratta di una condanna preconfezionata che viene emessa dal Giudice, su richiesta della Procura, senza alcun intervento della difesa. E’ ammissibile soltanto per le pene pecuniarie e, una volta notificato, da un termine perentorio di quindici giorni alla difesa per decidere se scontare la pena indicata oppure se fare opposizione, chiedendo la celebrazione di un processo nelle forme ordinarie.
  • Giudizio immediato: Comporta l’immediato passaggio dalla fase delle indagini a quella dibattimentale, con l’omissione dell’udienza preliminare. Viene disposta dall’accusa nei casi di evidenza della prova.
  • Giudizio direttissimo: Comporta l’omissione dell’udienza preliminare e di quasi tutta la fase delle indagini, con l’immediata celebrazione del dibattimento. E’ disposto dall’accusa nelle ipotesi di flagranza di reato o di confessione dell’indagato.

Anche il rito che si celebra avanti il Giudice di Pace risulta in larga parte speciale rispetto a quello ordinario.

Cos’è un Decreto penale di condanna? Cosa devi fare se ne ricevi uno?

Il decreto penale di condanna è una “sentenza preconfezionata” che può essere emessa dal Giudice su richiesta della Procura, quindi senza alcun intervento della difesa, soltanto nelle ipotesi in cui sia possibile irrogare una pena esclusivamente di natura pecuniaria.

Una volta notificato il decreto penale di condanna, l’imputato ha un termine di soli 15 giorni per fare la propria scelta: accettare il decreto penale di condanna e pagare la pena ivi prevista oppure fare opposizione, affinché sui fatti contestati venga celebrato un processo che ne verifichi la reale fondatezza nel contraddittorio tra le parti.

La previsione di un termine perentorio tanto breve per fare una scelta tanto importante rende pertanto indispensabile rivolgersi ad un legale con grande tempestività, così da permettergli di fare una scelta consapevole nel Vostro pieno interesse.

Cosa devi fare per sporgere una denuncia querela?

In linea di massima, puoi sporgere una denuncia querela rivolgendoti direttamente alla Polizia giudiziaria. Tuttavia, ti consiglio caldamente di rivolgerti sempre ad un legale. Ciò per una ragione molto semplice. La denuncia/querela è il primo atto di un nuovo procedimento penale e, per molti versi, ha un ruolo importante per metterlo “sui giusti binari” e condurlo all’esito da te sperato.

Se ti rivolgi direttamente alla Procura, alla Polizia o ai Carabinieri, quest’ultimi non faranno altro che verbalizzare quanto riferisci sui fatti d’interesse, com’è corretto che sia. In questo modo, se non hai una specifica preparazione giuridico-penalistica, rischierai di omettere, o comunque di non sottolineare abbastanza, gli aspetti giuridicamente più importanti.

Soltanto il tuo Avvocato, invece, potrà redigere la denuncia-querela alla luce della propria competenza ed esperienza professionale, mettendo adeguatamente in rilievo le circostanze legalmente più rilevanti e convogliando così il procedimento verso un risultato davvero favorevole per il cliente. Spesso e volentieri, perciò, la denuncia-querela redatta da un legale si rivela come un saggio investimento per le sorti del procedimento, nel quale ci si potrà costituire parte civile per chiedere il risarcimento del danno subito.