Di regola, l’avvocato viene retribuito dal suo assistito. Ciò accade del tutto a prescindere dal fatto che il professionista sia stato nominato (di fiducia) dal suo cliente oppure che, in mancanza di una nomina fiduciaria, sia stato nominato d’ufficio dall’Autorità giudiziaria procedente.
L’eccezione a questa regola è rappresentata dal c.d. “gratuito patrocinio“, ovverosia da quell’istituto in forza del quale quando un cittadino non ha la possibilità economica di retribuire un avvocato che lo difenda, a retribuire quest’ultimo subentra lo Stato. In questo modo la prestazione dell’avvocato diventa del tutto gratuita per l’assistito.
Al fine di godere dei benefici occorre però avere i necessari requisiti reddituali e proporre anticipatamente un’apposita domanda all’Autorità giudiziaria procedente che, verificati i requisiti, ammette il cittadino a godere del beneficio.
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 115/2002:
“1. Può essere ammesso al [gratuito] patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro € 12.838,01 (D.M. 10 maggio 2023 in G.U. 6 giugno 2023).
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. [Tuttavia, ai sensi dell’art. 92 D.P.R. 115/2002 e limitatamente all’ambito penale: “Se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall’articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.]
3. omissis.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
4-bis. omissis.
4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.“