Età del consenso al rapporto sessuale. A quale età anagrafica l’ordinamento considera la persona abbastanza matura da consentirle di prestare validamente il consenso ad un rapporto sessuale, evitando così al partner di incorrere in una responsabilità penale?
A questa domanda i diversi paesi del mondo danno risposte diverse, come può chiaramente evincersi dalla mappa sopra riportata, in conformità a quelli che sono gli usi e costumi locali.
Quanto all’Italia, la risposta è articolata, ma prima di approfondire l’argomento è necessario fare una premessa.
Quando si parla di età del consenso si fa implicitamente riferimento al rapporto sessuale liberamente voluto dal minorenne e non invece al rapporto in qualsiasi modo costretto o estorto.
Infatti, del tutto a prescindere dall’età della vittima, l’art. 609-bis C.p. (Violenza sessuale) punisce con la reclusione da cinque a dieci anni chiunque costringa taluno a compiere o subire atti sessuali: a) con violenza o minaccia; b) mediante abuso di autorità; c) abusando delle condizioni di inferiorità psico-fisica della vittima; d) traendo in inganno la persona offesa, sostituendosi ad altra persona.
Ciò premesso, torniamo alla questione iniziale, ovverosia a quale età un minorenne può validamente acconsentire ad un rapporto sessuale, escludendo così ogni responsabilità penale per il partner.
Ebbene, in Italia la soglia del consenso è fissata dall’art. 609-quater C.p. nell’età di quattordici anni. Il rapporto sessuale – liberamente voluto – con chi abbia compiuto i quattordici anni è considerato pienamente legittimo. Al contrario, qualsiasi atto sessuale compiuto con l’infraquattordicenne comporta – del tutto a prescindere dal fatto che il minore vi abbia acconsentito – la commissione del grave delitto di “Atti sessuali con minorenne“, punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ciò naturalmente vale anche se il partner è anch’esso minorenne, ma comunque già penalmente responsabile perché ultraquattordicenne.
Se questa è la regola generale, sono tuttavia previste anche delle eccezioni, sia verso il basso che verso l’alto.
In primo luogo, va infatti precisato come, eccezionalmente, non sia punibile il rapporto sessuale – liberamente accettato – compiuto col tredicenne, se la differenza di età tra i due partner non è superiore a tre anni. Nessuna eccezione è invece prevista per gli infratredicenni, anche si si tratta di rapporti avuti con partner di poco più grandi.
In secondo luogo, la soglia dei quattordici anni si eleva fino a sedici anni tutte le volte in cui l’altro partner sia: l’ascendente, il genitore – anche se adottivo – o il di lui convivente, il tutore o un altra persona che, per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia abbia il minore in affidamento o ne sia convivente. Rispetto a queste specifiche persone, il minorenne può validamente acconsentire al rapporto sessuale solo al compimento del sedicesimo anno di età, altrimenti il partner ne risponde penalmente.
Inoltre, sempre limitatamente alle specifiche persone poc’anzi indicate, è prevista una pena ridotta – dai tre ai sei anni di reclusione – qualora il rapporto sessuale – non costretto – avvenga con persona che abbia già compiuto i sedici anni (ma non i diciotto) e nei limiti in cui vi sia stato abuso dei poteri riconnessi alla loro posizione. In questi casi la soglia si innalza quindi ulteriormente a diciotto anni, facendo residuare altrimenti una responsabilità.
Tutto ciò premesso, un’ultima precisazione si impone. Le soglie d’età sopra definite diventano del tutto irrilevanti qualora il rapporto sessuale col minorenne, benché voluto da quest’ultimo, sia stato in qualsiasi modo retribuito. Commette infatti il grave delitto di “Prostituzione minorile” chiunque sfrutti o favorisca la prostituzione di persone di età inferiore agli anni diciotto (art. 600-bis C.p.).
Solo a partire dalla maggiore età, pertanto, la persona può validamente acconsentire (evitando così responsabilità per l’altro partner) ad un rapporto sessuale a pagamento.
Avv. Ronny Spagnolo, Ph.D.