In questi giorni ha fatto molto discutere l’approvazione da parte della Camera dei deputati di un disegno di legge volto ad ampliare lo spettro della legittima difesa notturna. Vediamo di cosa si tratta.
La legittima difesa è una causa di giustificazione, ovverosia un’ipotesi nella quale l’autore di un fatto di reato non viene punito, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un proprio diritto dall’ingiusta aggressione altrui.
Prima di affrontare il merito della riforma, sembra proficuo svolgere un breve excursus storico, così da apprezzare come l’istituto si è sviluppato in Italia nel tempo.
L’art. 49 del primo Codice penale del Regno d’Italia – il Codice Zanardelli vigente dal 1889 al 1931 – regolava la legittima difesa come segue:
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sé o da altri una violenza attuale e ingiusta.
La legittima difesa era perciò ammessa esclusivamente per difendere l’incolumità fisica dalla violenza altrui. Non era invece ammessa per difendere la proprietà.
Con l’introduzione del “nuovo” Codice penale “Rocco” – entrato in vigore nel 1931 e tutt’ora vigente – si decise di disciplinare la legittima difesa in maniera più estensiva, consentendola anche per la difesa dei beni patrimoniali. Si riporta di seguito la definizione di legittima difesa indicata dall’art. 52 C.P. al momento dell’entrata in vigore dell’attuale Codice penale.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
In questo modo la legittima difesa risultava finalmente ammessa anche per difendere la proprietà privata da attacchi altrui, ma per evitare di legittimare reazioni del tutto esorbitanti rispetto a piccole aggressioni del patrimonio, si decise di introdurre il requisito della “proporzionalità“. La proprietà poteva perciò essere legittimamente difesa, ma senza travalicare in reazioni del tutto eccessive.
Questo assetto normativo rimase inalterato fino al 2006, quando con la Legge n. 59 del 13 febbraio 2006 il legislatore intervenne sulla disciplina della legittima difesa per ampliarne ulteriormente i limiti applicativi.
In quell’occasione non veniva in alcun modo modificata la definizione di legittima difesa già sancita dall’art. 52 C.p. (quella sopra riportata) bensì venivano aggiunti due nuovi commi alla norma, che si riportano di seguito.
Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, [violazione di domicilio] sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Così facendo il legislatore imponeva di presumere come sussistente il requisito della proporzionalità della reazione rispetto all’aggressione subita – limitando così la discrezionalità del Giudice – nelle ipotesi descritte dal secondo comma del nuovo art. 52 C.p. In particolare, si tratta di ipotesi di legittima difesa esercitate nella propria abitazione – o nei luoghi assimilati di cui al terzo comma – quando l’intruso si renda comunque minaccioso per l’incolumità di chi si difende.
Anche rispetto a questa nuova regolamentazione della legittima difesa sono tuttavia sorte delle discussioni, essendo da taluni reputata come ancora troppo restrittiva. Per rispondere a tali richieste, il legislatore sta quindi cercando di rimettere mano alla norma. Il 4 maggio 2017 la Camera dei deputati ha perciò approvato un disegno di legge volto a riformare nuovamente la legittima difesa, ampliandone nuovamente i margini applicativi. Vediamo quindi come sarebbe regolata la legittima difesa se quest’ultimo disegno di legge fosse approvato anche dal Senato della Repubblica. Ecco come sarebbe il nuovo art. 52 C.P.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Fermo restando quanto previsto dal primo comma, si considera legittima difesa, nei casi di cui all’articolo 614, primo e secondo comma, [violazione di domicilio] la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno
Nei casi di cui al secondo comma sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.