Molto spesso i “non addetti ai lavori” tendono a confondere istituti quali il difensore d’ufficio ed il patrocinio a spese dello Stato e pertanto a non comprendere bene per quale motivo dovrebbero retribuire l’avvocato d’ufficio che abbia svolto attività in loro favore. A confondere le idee si aggiunge peraltro la vasta cinematografia giudiziaria americana che, essendo appunto ambientata negli Stati Uniti, riporta un modello di difensore d’ufficio piuttosto differente da quello presente nel nostro ordinamento, rendendo così difficile per il cittadino orientarsi.
Cerchiamo allora di fare un po’ di chiarezza sul tema, distinguendo tre diverse figure.
L’avvocato di fiducia
Il difensore di fiducia è, com’è intuibile, quell’avvocato che viene scelto liberamente dal cittadino coinvolto in un processo penale. Tra i due si instaura perciò un rapporto fiduciario e, naturalmente, in cambio della prestazione professionale ricevuta il cliente si impegna a retribuire il professionista.
In seguito alle riforme degli ultimi anni, peraltro, non esiste più alcun regime tariffario, con la conseguenza che avvocato e cliente sono liberi di convenire liberamente il prezzo della prestazione professionale. Solo qualora non vi sia stata alcuna pattuizione in merito e la quantificazione dell’onorario professionale venga rimessa alla decisione di un Giudice, quest’ultimo sarà tenuto a determinare quest’ultimo sulla base di alcune tabelle ministeriali che sono attualmente previste dal DM n. 55/2014.
Tuttavia, qualora l’avvocato prescelto sia iscritto nell’apposito elenco ed il cliente abbia i necessari requisiti reddituali, anche l’avvocato di fiducia potrà difendere il proprio cliente senza oneri per quest’ultimo, ovverosia a spese dello Stato. In questi casi, infatti, l’avvocato scelto dal cittadino non abbiente viene retribuito direttamente dallo Stato.
L’avvocato d’ufficio
Per comprendere appieno il ruolo del difensore d’ufficio, occorre tenere in considerazione come nel processo penale la difesa tecnica sia obbligatoria. Il cittadino indagato o imputato di un reato non può scegliere se avere o meno un difensore, ma è obbligato ad averne uno.
Nelle ipotesi in cui il cittadino non risponda all’invito dell’Autorità giudiziaria a procurarsi un avvocato di fiducia, quest’ultima ne nomina uno d’ufficio, scelto nell’ambito della lista degli avvocati che esercitano la professione in ambito penalistico e che hanno dato la loro disponibilità ad assumere difese d’ufficio. In genere, la maggior parte degli avvocati penalisti esercita la professione, di volta in volta, sia come avvocato fiduciario e sia come avvocato d’ufficio. L’assistito rimane in ogni caso libero di rivolgersi ad un avvocato di sua fiducia in qualsiasi momento, anche dopo l’assegnazione di quello d’ufficio.
La circostanza che il difensore d’ufficio sia scelto (con una procedura automatizzata) dall’Autorità giudiziaria, anziché dall’interessato, non incide in nessun modo sul diritto alla retribuzione del professionista. Il cittadino che gode della prestazione professionale dell’avvocato d’ufficio ha infatti l’obbligo di pagarne le relative spettanze professionali, al pari di quel che accadrebbe se avesse nominato un suo difensore fiduciario.
L’avvocato d’ufficio non è infatti in alcun modo un “avvocato gratuito” ed ha l’unica particolarità di essere stato scelto nell’ambito di un certo procedimento penale dall’Autorità giudiziaria anziché dall’interessato. Anche per il difensore d’ufficio, così come per quello di fiducia, vale la possibilità di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, qualora ve ne siano i requisiti previsti dalla legge.
Il (gratuito) patrocinio a spese dello Stato
Il patrocinio a spese dello Stato è quell’istituto che serve a garantire la difesa dei cittadini non abbienti che, non avendo una sufficiente disponibilità economica, non sarebbero altrimenti in grado di procurarsi una difesa tecnica.
Possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato sia i cittadini assistiti da un avvocato di fiducia e sia quelli assistiti dall’avvocato d’ufficio. In entrambi i casi, una volta ammessi, il difensore verrà integralmente retribuito dallo Stato, mentre l’interessato potrà godere gratuitamente della sua prestazione professionale. Va tuttavia precisato come soltanto gli avvocati iscritti nell’apposita lista tenuta dal locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati possano assumere difese col gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Al 2015, per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale (il “gratuito” patrocinio è infatti previsto anche in ambito civile) è necessario che l’interessato sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad euro 11.396,24. Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, ai fini del calcolo del reddito è necessario sommare tutti i redditi dei componenti della famiglia, ma il tetto massimo è elevato di euro 1.032,91 per ciascun familiare convivente.
Chi possiede questi requisiti ha il diritto di farsi assistere gratuitamente da un avvocato, che verrà successivamente retribuito dallo Stato. Chiunque non possegga questi requisiti e venga indagato o imputato di un reato, invece, avrà l’obbligo di retribuire il suo difensore, del tutto a prescindere dal fatto che quest’ultimo sia stato nominato dall’interessato oppure sia stato nominato d’ufficio dall’Autorità giudiziaria.
Avv. Ronny Spagnolo, Ph.D.