Da ormai molto tempo si lamenta l’esigenza di prevedere pene più severe – e soprattutto più effettive – per chi causa colposamente la morte di persone violando la disciplina che regola la circolazione stradale, specie quando il fatto si associa allo stato di incapacità alla guida provocato dal abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti.
Cerchiamo allora di capire qual è l’attuale normativa sull’ “omicidio stradale” e quale potrebbe essere invece in futuro, qualora il disegno di legge attualmente in discussione in Parlamento dovesse essere approvato definitivamente.
L’attuale disciplina
Attualmente l’art. 589 C.p. punisce l’omicidio colposo con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.
Sono tuttavia previste due ipotesi aggravate di omicidio colposo commesso in ambito stradale.
Ai sensi del II° comma dell’art. 589 C.p., infatti, la pena è della reclusione da 2 a 7 anni quando l’omicidio colposo viene commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
Un’ulteriore ipotesi aggravata è prevista dal III° comma dell’art. 589 C.p. per il caso in cui l’omicidio colposo venga commesso con violazione della normativa sulla circolazione stradale quando il responsabile si trovi in stato di incapacità alla guida, a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti oppure di benvande alcoliche, nei limiti in cui sia riscontrata una concentrazione di alcool nel sangue superiore a 1,5 g/l. In quest’ultima ipotesi, la pena prevista diventa quella della reclusione da 3 a 10 anni.
Un tetto massimo pari a 15 anni di reclusione è inoltre previsto qualora il fatto provochi la morte di una pluralità di persone.
Il disegno di legge attualmente in discussione
La riforma in esame prevede l’inserimento nel codice penale dell’art. 589-bis, ovverosia di una fattispecie autonoma di “omicidio stradale”, che eleva sensibilmente – più che raddoppia – i limiti minimi di pena per questi reati.
Inoltre, va segnalato come la trasformazione dell’aggravante prevista dal III° comma dell’art. 589 C.p. in un reato autonomo avrà certamente una sensibile incidenza in termini di irrigidimento del trattamento sanzionatorio: dato che gli aumenti di pena previsti dalle circostanze aggravanti possono essere elisi dal bilanciamento con altre circostanze attenuanti, mentre la stessa operazione non sarà più possibile rispetto alla nuova fattispecie di reato autonomo.
Il nuovo reato prevederà due diverse cornici edittali, rispetto ad entrambe delle quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Rischierà infatti la reclusione da 8 a 12 anni chiunque commetterà un omicidio colposo ponendosi alla guida di un veicolo a motore:
- Sotto gli effetti di sostanze stupefacenti;
- In stato di ebbrezza, con un livello di concentrazione alcolica nel sangue superiore a 1,5 g/l;
- In stato di ebbrezza, con un livello di concentrazione alcolica nel sangue superiore a 0,8 g/l, limitatamente ai trasportatori professionali, di cose o persone, o comunque ai guidatori di mezzi pesanti.
Rischierà invece la reclusione da 7 a 10 anni chiunque commetterà un omicidio colposo ponendosi alla guida di un veicolo a motore:
- In stato di ebbrezza, con un livello di concentrazione alcolica nel sangue superiore a 0,8 ma inferiore o uguale a 1,5 g/l;
- In strade urbane, ad una velocità pari o superiore al doppio del limite consentito e, comunque, non inferiore ai 70 Km/h;
- In strade extra-urbane, ad una velocità superiore ad almeno 50 Km/h al limite massimo consentito.
In entrambe le ipotesi, tuttavia, la pena sarà diminuita fino alla metà qualora il fatto non sia conseguenza esclusiva della condotta del colpevole, ovverosia nelle ipotesi in cui vi sia un concorso di colpa di altri soggetti nella causazione del sinistro.
Nei casi in cui il fatto provochi la morte di una pluralità di persone, il tetto massimo di pena passa – dagli attuali 15 – a 18 anni di reclusione.
Viene infine introdotto l’art. 589-ter C.p. che prevede un sensibile aumento di pena – da un terzo alla metà – per le ipotesi in cui il conducente si dia alla fuga dopo aver provocato l’incidente.
Rispetto a quest’ultima circostanza aggravante – nonché rispetto a quella prevista dal II° comma dell’art. 589 C.p. per le ipotesi di violazione della normativa sulla circolazione stradale – è inoltre previsto che il suo effetto aggravante non possa più essere eliso dal bilanciamento con altre circostanza attenuanti, dovendo operare queste ultime sulla pena già aggravata dalla suddetta circostanza aggravante.
Il disegno di legge discusso in Parlamento prevede infine il c.d. “ergastolo della patente”. Chi commetterà il reato in questione, infatti, subirà la revoca della patente di guida e non potrà più conseguirne una nuova prima che siano decorsi 15 anni, oppure 20 anni se il colpevole aveva già precedentemente subito condanne per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o, infine, 30 anni qualora vi sia stata la fuga dopo il sinistro oppure quando allo stato di ebbrezza o di incapacità dovuta all’assunzione di sostanza stupefacenti si associ la violazione dei limiti di velocità.
Una disciplina di maggior rigore sulla – parziale – falsariga di quanto descritto è inoltre prevista dal disegno di legge in discussione per le ipotesi di “lesioni personali stradali”, previste dal nuovo art. 590-bis C.p.
Avv. Ronny Spagnolo, Ph.D.